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STATUTOTITOLO ICOSTITUZIONE- DENOMINAZIONE- SEDE- DURATA- SCOPI Art.1 E' costituita, per decisione unanime dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Roma (già denominata Cassa Rurale ed Artigiana di Roma), una società cooperativa, a mutualità prevalente, sotto la denominazione di “ C.R.A.M.A.S.- Mutua di Assistenza Sanitaria integrativa e di Servizi tra i Soci e i Dipendenti della Banca di Credito Cooperativo di Roma (già denominata Cassa Rurale ed Artigiana di Roma) - Società Cooperativa a mutualità prevalente”, che nel presente Statuto, viene indicata per brevità anche “ Società Mutua Cooperativa” o “CRAMAS”. E' una società cooperativa a mutualità prevalente e ad essa sono applicabili le disposizioni sulle società per azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2519 codice civile. La CRAMAS ha la sua sede legale in Roma Via Sardegna 129, ha la durata di anni ottanta a partire dalla sua costituzione originaria (rogito 2/10/79 dr. Vittorino Squillaci, Notaio in Roma, rep.n. 204994 racc. n.6187,omologato con decreto n. 8386 del 31/10/79 dal Tribunale di Roma) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci. Aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane. E' iscritta all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente. Art.2 La Società Mutua Cooperativa svolge prevalentemente la propria attività in favore dei soci, utenti di beni e servizi, realizzati e messi a disposizione dalla CRAMAS, per le finalità sotto indicate e senza fini di lucro, ed ha come scopo, nei limiti e con le modalità previsti nel presente Statuto: a) assicurare ai Soci ed ai loro familiari un sistema di assistenza mutualistica integrativa delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine si avvale di un apposito FONDO alimentato dai contributi dei Soci nonché da apporti e contributi di terzi e/o da corrispettivi conseguenti ad attività in favore di terzi, con l'erogazione di prestazioni economiche nei limiti delle disponibilità esistenti; b) favorire la costituzione di fondi e servizi di previdenza integrativa dei trattamenti di pensione e la realizzazione e diffusione tra i soci di formule idonee di copertura assicurativa per i casi di infortunio, invalidità e morte non coperti da forme di protezione obbligatoria; c) erogare ai soci assistenza e sostegno economico in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia ed inoltre sussidi di solidarietà alle famiglie dei soci defunti; d) promuovere forme di copertura assicurativa di gruppo, al fine di rendere possibile per i Soci ed i loro familiari l'accesso a prestazioni medico-chirurgiche ospedaliere ed extraospedaliere nel settore privato attraverso forme di convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri di assistenza ad integrazione delle attività di cui al punto a); e) promuovere e realizzare attività nei settori dell'informazione sanitaria, della formazione professionale, della cultura e del tempo libero; f) promuovere e sostenere attività di beneficienza e impegno sociale e favorire forme di associazioni imprenditoriali di natura mutualistica, per soddisfare necessità di ordine assistenziale ed economico dei Soci e delle loro famiglie, realizzando anche accordi e stabilendo rapporti con enti, associazioni ed organismi italiani ed europei che abbiano come scopo la diffusione ed il potenziamento della mutualità e della cooperazione. La Società Mutua Cooperativa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per il raggiungimento degli scopi sociali: - può accettare donazioni , apporti e benefici di denaro nonché utilizzo a titolo gratuito di beni mobili ed immobili (questi necessari per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività sociale), provenienti dai soci e da terzi; – può associarsi ad altre società mutualistiche e stipulare convenzioni per rendere più efficace la propria azione nel settore sanitario; – può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali e di gestione anche su incarico e dietro corrispettivo di terzi (operazioni queste da effettuarsi in misura non prevalente rispetto a quelle ordinarie); – può infine concedere garanzie reali o personali, assumere mutui anche ipotecari, perfezionare ed utilizzare affidamenti bancari di qualsiasi specie e sotto qualsiasi forma e compiere in genere qualunque operazione con le Banche ed Istituti del Credito Cooperativo. Art.3 La Società Mutua Cooperativa si ispira ai principi della libera e spontanea associazione, svolge la sua attività in forma mutualistica prevalente a favore dei Soci e loro familiari, curando ogni tipo di attività nel campo della assistenza sanitaria, della sicurezza sociale, della previdenza, dell'assistenza, della informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale, della cultura e del tempo libero, ritenuta utile allo sviluppo dei reciproci legami di solidarietà. I Soci, nell'ambito di tale indirizzo, si impegnano alla partecipazione necessaria ed idonea al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione. TITOLO II SOCI - CAPITALE SOCIALE Art.4 Il numero dei soci è illimitato. Possono assumere la qualifica di soci ordinari i cittadini italiani che siano Soci o Dipendenti della Banca di Credito Cooperativo di Roma (già denominata Cassa Rurale ed Artigiana di Roma). Possono assumere la qualifica di soci ordinari, mediante apposita convenzione finalizzata all'adesione di gruppo, con un minimo di dieci persone, i cittadini italiani Soci o Dipendenti di altre Banche di Credito Cooperativo, di Enti, Istituti e Società promossi dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma, dell'ICCREA Banca, delle Federazioni Nazionali e Regionali delle Banche di Credito Cooperativo. La relativa convenzione sarà definita di volta in volta, nei contenuti e sottoscritta dal legale rappresentante della Società Mutua Cooperativa, in adempimento di delibera di approvazione ed autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nonchè dai legali rappresentanti delle Banche di Credito Cooperativo, degli Enti, Istituti e delle Società interessate, previa delibera di approvazione ed autorizzazione dei loro Organi Sociali ed Operativi a ciò deputati per Statuto. I Dipendenti degli Enti ed Aziende di cui al terzo comma che acquisiscono il trattamento di quiescenza per cessazione del servizio, possono, ai soli fini del conseguimento delle prestazioni economiche del FONDO di cui all'art.2 del presente Statuto, confermare o chiedere, a domanda, l'adesione alla CRAMAS, previa accettazione della contribuzione stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di azioni del valore di 25 Euro ciascuna. Nessun socio può avere una quota superiore a 100.000 Euro, nè tante azioni il cui valore nominale sia superiore a tale somma. E' espressamente vietato il trasferimento delle azioni a terzi ad eccezione di quello previsto dal successivo art. 6 a seguito di decesso del socio. Art.5 Coloro che desiderano diventare soci della Società Mutua Cooperativa debbono presentare al Consiglio di Amministrazione specificando le generalità, il domicilio e/o la residenza, la cittadinanza e lo stato di famiglia e dando la prova contemporaneamente del possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto . Nella domanda di ammissione a socio deve essere espresso l'impegno a sottoscrivere almeno una azione del valore nominale di Euro 25, ad accettare la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 26 - 27 - 28, nonché a versare i contributi e/o gli apporti dovuti per ottenere le prestazioni garantite dalla Società Mutua Cooperativa. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di accogliere le domande di ammissione a socio con richiesta di servizi e prestazioni limitate rispetto a quelle garantite complessivamente dalla Società Mutua Cooperativa: il Consiglio di Amministrazione stabilirà, in tal caso, anche la misura del contributo associativo annuale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato, con invito a sottoscrivere le azioni indicate nella domanda ; la delibera deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la persona che l'ha proposta può chiedere,entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Art.6 Il vincolo associativo si costituisce dalla data di iscrizione nel libro soci ed il diritto alle prestazioni sorge dall'inizio del sesto mese successivo a quello per il quale risulta versata e riferita la prima quota di contributo; per le cure odontoiatriche il diritto alle prestaioni sorge dopo 12 (dodici) mesi da quello per il quale risulta versata e riferita la prima quota di contributo. Se l'adesione alla Società Mutua Cooperativa avviene dopo un anno dalla data di iscrizione nel libro soci della BCC di Roma o di altra Banca o di Enti o Società del Gruppo, quali precisate al superiore art.4, oppure per i Dipendenti, dalla data di effettiva assunzione a tempo indeterminato, il periodo di carenza ai fini del diritto alle prestazioni economiche è fissato in dodici mesi, con eccezione del diritto alle prestazioni per le cure odontoiatriche il cui periodo di carenza è elevato a 18 (diciotto) mesi. Detta norma, di cui al precedente comma, si applica anche nei casid di la domanda di iscrizione alla Società Mutua Cooperativa presentata dopo il sessantacinquesimo anno di età. La qualità di socio è a tempo indeterminato e si estingue per morte, per recesso o esclusione. Nel caso di scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un socio, il valore delle azioni sottoscritte non sarà restituito ma andrà a far parte della riserva ordinaria, sempre che il familiare erede del socio, avendone i requisiti, non intenda subentrare nella qualità del socio deceduto secondo le modalità sotto indicate. Alla morte del socio l'obbligo contributivo cessa con la fine del secondo mese successivo a quello in cui si verifica l'evento. Da tale data cessa anche il diritto alle prestazioni per i familiari iscritti. Il familiare erede di socio (o in ipotesi di più eredi, l' unico designato concordemente dagli stessi) e già iscritto alla Società Mutua Cooperativa, per continuare a beneficiare delle prestazioni senza alcuna interruzione, deve presentare, entro sessanta giorni dalla data di decesso del socio titolare, domanda di ammissione a socio al Consiglio di Amministrazione che, in presenza dei requisiti necessari, ne accoglie la domanda. Con l'accettazione della stessa, il familiare erede subentra nella titolarità delle azioni e nei diritti e doveri del socio deceduto senza soluzione del rapporto associativo, anche per i familiari già presenti nel nucleo familiare del socio deceduto, sempre che si tratti di soggetti minorenni e comunque non oltre il compimento della maggiore età. Analogamente, i genitori del socio deceduto, già iscritti alla Società Mutua Cooperativa come familiari, possono continuare il rapporto associativo e beneficiare di tutte le prestazioni economiche, sempre che uno di essi - avendone i requisiti - presenti al Consiglio di Amministrazione la domanda a socio, entro sessanta giorni dalla data di decesso del figlio. L'accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione farà subentrare il genitore nella titolarità delle azioni e nei diritti e doveri del socio deceduto senza soluzione del rapporto associativo, anche per l'altro genitore. I soci ammessi alla Società Mutua Cooperativa in virtù del disposto di cui ai precedenti commi da 8 a 11 del presente articolo, non hanno diritto ad estendere il rapporto associativo ad altri componenti il nucleo familiare originariamente non iscritti alla Società Mutua Cooperativa. Se la domanda di ammissione viene presentata dagli Eredi dopo il termine di sessanta giorni sopra stabilito, ma non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di decesso del socio titolare, il vincolo associativo per il superstite si costituisce dalla data di accoglimento della domanda deliberata dal Consiglio di Amministrazione e la decorrenza del diritto alle prestazioni è fissata dal sesto mese successivo a quello dell'accoglimento della domanda di ammissione e sempre che risultino regolarmente versati i contributi dovuti. I soci sono tenuti a comunicare tempestivamente e per iscritto il cambio del loro domicilio e/o della loro residenza. Tale cambiamento ha effetto dal momento in cui perviene alla Società Mutua Cooperativa. Nell'ipotesi che detta variazione non fosse portata a conoscenza della Società Mutua Cooperativa, tutte le comunicazioni al socio saranno inviate validamente all'indirizzo (domicilio e/o residenza) conosciuto agli atti della Società Mutua Cooperativa. Art.7 Il socio può recedere dalla Società Mutua Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando vengono meno i requisiti necessari per la sua qualità di socio e quando ritiene di non trovarsi nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto con raccomandata a.r. inviata alla sede legale della CRAMAS. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso la Società Mutua Cooperativa deve darne comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avvalendosi del Procedimento arbitrale previsto nei successivi artt. 26 -27 - 28 aventi ad oggetto la clausola arbitrale ed il relativo procedimento. Il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, sia per quanto riguarda il rapporto sociale, sia per la cessazione dell'obbligo al pagamento dei contributi dovuti, sia per la cessazione del diritto alle prestazioni . Art.8 Il socio può essere escluso, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge (artt.2286- 2288 -2531 cod. civ.) quando: – vengono meno la qualifica ed i requisiti in base ai quali è stata decisa la sua ammissione; – viene rilevata la sua impossibilità di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; – non si attiene alle deliberazioni validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione; – svolge attività contrastante con gli interessi della Società Mutua Cooperativa; – fomenta liti e dissidi tra i soci ed inoltre danneggia moralmente e materialmente la Società Mutua Cooperativa; – per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti esistenti o dal rapporto mutualistico. Il socio inadempiente deve essere invitato a mettersi in regola e l'esclusione può essere deliberata decorsi trenta giorni da detto invito, e semprechè il socio si mantenga inadempiente. L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ed è comunicata all'interessato. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, nel gtermine di giorni sessanta dalla comunicazione, avvalendolsi del procedimento arbistrale previsto nei successivi artt. 26 - 27 - 28 aventi ad oggetto la clausola arbitrale ed il relativo procedimento. Il socio escluso perde il diritto alle prestazioni della Società Mutua Cooperativa dalla data della delibera di esclusione. Dalla stessa data cessa l'obbligo della contribuzione, con diritto al rimborso dei contributi che risultassero pagati per i periodi successivi al mese in cui è stata deliberata l'esclusione. Art.9 Ad ogni effetto del presente statuto, il nucleo familiare del socio titolare si intende composto dal coniuge e dai figli celibi o nubili, cittadini italiani, conviventi secondo le risultanze anagrafiche. Si intendono inoltre componenti del nucleo familiare i conviventi more uxorio e i figli, cittadini italiani, anche quando non sono fiscalmente a carico, risultanti dallo stato di famiglia, fatta eccezione per quei figli eventualmente residenti con il genitore divorziato o separato di fatto; i genitori, a condizione che siano titolari di sola pensione sociale o che comunque abbiano un reddito annuo imponibile complessivo non superiore all'ammontare della anzidetta pensione e che risultino conviventi come da stato di famiglia. E' tuttavia riservata al Consiglio di Amministrazione la facoltà di accogliere le domande di iscrizione di appartenenti al nucleo familiare, quali considerati nel primo comma, nei casi in cui per particolari giustificate ragioni contingenti, pur sussistendo il nucleo familiare, lo stesso non possa essere provato in base alle risultanze anagrafiche. L'iscrizione dei familiari a carico può essere richiesta in qualsiasi momento ed il diritto alle prestazioni ed agli obblighi contributivi è regolato dalle norme che si applicano ai soci, al momento della loro ammissione alla Società Mutua Cooperativa. Art.10 I soci devono sottoscrivere almeno una azione del valore nominale di 25 Euro. I soci sono tenuti inoltre al versamento di un contributo associativo annuale, nella misura determinata anno per anno dal Consiglio di Amministrazione: tale determinazione del contributo annuale dovrà avvenire entro il 30 novembre precedente all'anno di applicazione. Il contributo associativo di cui al precedente comma può essere stabilito anche in misura differenziata, con riferimento a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 5, o anche in relazione ad eventuali apporti o interventi economici da parte degli Enti o Aziende di appartenenza dei soci dipendenti, a seguito di accordi contrattuali nonché per effetto di norme legislative che prevedono la possibilità per le Mutue volontarie e loro Consorzi di gestire forme di assistenza sanitaria indiretta. Il versamento relativo alle azioni sottoscritte deve essere effettuato congiuntamente a quello della prima quota del contributo associativo che va corrisposto dal primo giorno del mese in cui la domanda di ammissione a socio è stata accolta. Il pagamento del contributo associativo si effettua secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento. Sono esenti dalla contribuzione i soci titolari, al compimento dell’ottantesimo anno di età, già iscritti alla Società Mutua Cooperativa da oltre un quinquennio. In caso di ritardo nel versamento dei contributi sono dovuti gli interessi di mora nella misura annua stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Il contributo per i soci e familiari iscritti ultra sessantenni può essere determinato in misura maggiore e crescente in relazione all'anno di età, ove il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi una giustificata necessità. TITOLO III PATRIMONIO SOCIALE- BILANCIO Art.11 Il patrimonio sociale è costituito: a) dal capitale sociale rappresentato da azioni nominative del valore di 25 Euro ciascuna; b) dalla riserva ordinaria alla quale deve essere destinato almeno il 30% degli avanzi netti di esercizio, così come indicato nel successivo art.12; c) dalla riserva straordinaria alla quale debbono essere destinati i lasciti a titolo di liberalità, le donazioni, i corrispettivi netti conseguenti ad attività in favore di terzi, le partecipazioni e qualsiasi altro contributo volontario. E' espressamente vietato distribuire fra i soci durante gli esercizi sociali ed in sede di liquidazione finale della Società Mutua Cooperativa gli avanzi netti di gestione e le riserve ( art. 2514 c.c.). Art.12 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Gli avanzi netti di esercizio risultanti dal bilancio saranno così destinati: a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria; b) il 3% (tre per cento) al Fondo per lo sviluppo e la promozione della cooperazione ai sensi della legge n. 59/92; c) la rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità del residuo attivo venga devoluta ai fondi di riserva di cui alle lettere a) e b). Il bilancio sarà sottoposto all'Assemblea dei soci, con la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, alla fine di ogni esercizio sociale, non oltre la data del 30 aprile. Art.13 Le disponibilità finanziarie della Società Mutua Cooperativa possono essere investite : - in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; in depositi fruttiferi presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, in immobili rustici o urbani per il conseguimento degli scopi sociali. TITOLO IV FUNZIONI OPERATIVE E ORGANIZZATIVE - ORGANI SOCIALI Art.14 La funzione operativa della Società Mutua Cooperativa si realizza attraverso l'attività del Consiglio di Amministrazione cui è demandato in via esclusiva il compito di presiedere all'attuazione del programma espresso dall'Assemblea dei soci, nonchè quello della più corretta gestione amministrativa. Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società Mutua Cooperativa potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni, redatti su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, ed approvati dall’Assemblea Generale dei Soci. Qualora il Consiglio di Amministrazione ne dovesse ravvisare l'esigenza, potranno essere deliberate forme di struttura organizzativa a livello regionale facenti capo alle rispettive Federazioni delle Banche di Credito Cooperativo. Art.15 Sono organi della Società Mutua Cooperativa: 1) l'Assemblea Generale dei soci; 2) le Assemblee Separate, verificandosi i presupposti dell’art. 2540, 2° comma Cod. Civ, in presenza dello svolgimento dell'attività della Società Mutua Cooperativa in più Province, per la trattazione e le delibere sugli argomenti all'ordine del giorno e per la nomina dei delegati che rappresentino, nell'assemblea Generale, i voti favorevoli o contrari dei soci intervenuti di persona o per delega, sugli argomenti all'ordine del giorno discusso nelle assemblee separate ; 3) il Consiglio di Amministrazione; 4) il Collegio dei Sindaci; Art.16 L'Assemblea Generale dei soci si riunisce ogni anno e deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale nel Comune ove ha sede legale la Società Mutua Cooperativa. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria Generale straordinaria dei soci può essere richiesta in ogni momento per giustificati gravi motivi : - dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza di due terzi dei suoi componenti; - dai Soci rappresentanti almeno un quinto del totale degli stessi, per iscritto e con indicazione dell'ordine del giorno da trattare; - dal Collegio dei Sindaci. L'Assemblea generale dei soci, in via ordinaria, è convocata dal Presidente, con lettera, inviata ai soci almeno quindici giorni prima della convocazione, e dovrà indicare la data, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno fissato dal Consiglio di Amministrazione. Copia della lettera di convocazione deve essere affissa anche presso le Agenzie della Banca di Credito Cooperativo di Roma e pubblicata sul Quotidiano “Il Messaggero” . L'assemblea generale è presieduta dallo stesso Presidente o in sua assenza motivata, dal Vice Presidente, o in assenza motivata del Vice Presidente, da un socio designato dai presenti. L'assemblea nomina un Segretario scegliendolo anche fra i non soci. Qualora il Presidente, a richiesta degli aventi diritto, non convochi l’Assemblea Generale in via straordinaria, dovranno provvedere alla convocazione stessa i componenti del Consiglio di Amministrazione o, in loro vece, i componenti del Collegio sindacale, con le stesse modalità di convocazione fissate per il Presidente. L'Assemblea generale ordinaria in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci iscritti, presenti e rappresentati, e delibera con il voto favorevole di almento la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, da prevedere a distanza di almeno un giorno dalla prima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti e rappresentati. L’Assemblea generale straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con al presenza di almeno la metà più uno dei soci iscritti presenti e rappresentati, e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da prevedere a distanza di almeno un giorno dalla prima, l'Assemblea generale straordinaria è valida con la presenza di oltre un terzo dei soci iscritti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti e rappresentati. I soci che per impedimento o malattia non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo altri dieci soci. Ogni socio presente o rappresentato ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte. I soci delegati, nominati nelle assemblee separate, che partecipano, in tale qualità, all'Assemblea generale, hanno diritto a tanti voti quanti sono i voti dei soci da loro rappresentati. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea. Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro soci dal almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea, con voto della maggioranza dei soci presenti, di persona o per delega. Art.17 L'Assemblea Generale ordinaria dei soci: - approva il bilancio e la destinazione degli avanzi netti di gestione; - fissa l'indirizzo generale dell'attività della Società Mutua Cooperativa; - elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci; - determina il compenso degli Amministratori; - determina il compenso dei Sindaci in conformità alle vigenti disposizioni di legge; - delibera sull'eventuale responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; - delibera sugli altri argomenti riservati alle sue competenze dallo Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori. - approva i regolamenti interni con la maggioranza prevista al precedente art. 16 in relazione alle delibere dell’Assemblea Generale Straordinaria. L'Assemblea Generale straordinaria dei soci: - delibera sulle modifiche allo Statuto, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione della Società Mutua Cooperativa in altro tipo di società o sullo scioglimento anticipato della stessa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Per deliberare le modifiche allo Statuto è necessario il numero dei partecipanti ed il voto previsto al precedente art.16 in relazione alle delibere della Assemblea Generale Straordinaria. Per deliberare in merito allo scioglimento anticipato della Società Mutua Cooperativa ed alla devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci della Società Mutua Cooperativa. Art.18 Verificandosi i presupposti indicati nell’art. 2540, comma 2, del codice civile, e' previsto che possano svolgersi assemblee separate, che rappresentino almeno 300 soci residenti in territori facenti parti o vicini a Province diverse da quella di Roma, ove ha sede legale la Società Mutua Cooperativa. Dette assemblee separate sono convocate con le stesse modalità di convocazione previste per le Assemblee Generali, nel luogo ove risiede la maggioranza dei soci, ma almeno quindici giorni prima della data di convocazione della Assemblea Generale, in via ordinaria o straordinaria, per deliberare sullo stesso ordine del giorno e per la nomina dei delegati che interverranno alla Assemblea Generale. Le Assemblee separate sono presiedute dal Presidente della Società Mutua Cooperativa, o, in sua assenza per impedimento o malattia, dal Vice Presidente, o in assenza anche di questo per impedimento o malattia, dal socio scelto nell'assemblea, e sono valide qualunque sia il numero dei soci partecipanti, di persona o per delega. Anche per le assemblee separate è prevista la possibilità di delegare altro socio a rappresentare il socio assente per impedimento o malattia. Il socio delegato non può avere più di cinque deleghe. Le assemblee separate deliberano sugli argomenti dell'ordine del giorno e nominano i soci delegati che parteciperanno all'assemblea generale. I delegati nominati nelle assemblee separate rappresenteranno quantitativamente nell'assemblea generale i voti favorevoli o contrari sugli argomenti all'ordine del giorno deliberati nelle assemblee separate. Ciascun delegato non potrà rappresentare nell'assemblea generale più di 30 voti favorevoli o contrari sugli argomenti all'ordine del giorno deliberati nelle assemblee separate. Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Le deliberazioni dell'assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 cod.civ. anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione. L’impugnazione è regolata dalle norme indicate ai successivi artt. 26 - 27 - 28 del presente Statuto. Art.19 Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a nove consiglieri eletti fra i soci dall'assemblea generale che ne detrmina di volta in volta il numero. I Consiglieri durano in carica tre anni e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. I Consiglieri non possono essere rieletti per un periodo superiore a tre mandati consecutivi. Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e eventualmente del Vice Presidente, determinandone i compensi, tenuto conto della loro particolare attività e carica e sentito il parere del Collegio Sindacale. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri ma non la maggioranza del Consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del Collegio sindacale, alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla prossima assemblea, nella quale potranno essere confermati o sostituiti con altro nominativo, e resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli riservati per statuto o per legge all'assemblea generale dei soci. Emana e modifica i Regolamenti interni che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società ed i soci, in armonia con gli indirizzi operativi espressi dall'Assemblea dei soci nonché in conseguenza di leggi nazionali o regionali e dei conseguenti provvedimenti di carattere esecutivo ed interpretativo che introducano innovazioni alla normativa del Servizio Sanitario Nazionale, con incidenza diretta o indiretta sulle attività organizzative, regolamentari o patrimoniali della Società Mutua Cooperativa. Detti regolamenti a norma dell’art. 2521 ultimo comma c.c., dovranno essere approvati dall’Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici a livello consultivo, stabilendone la composizione e gli eventuali compensi. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare e/o sostituire un Direttore, fissandone il relativo compenso, con il compito di coadiuvare gli Organi Amministrativi nell'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea generale e del Consiglio di Amministrazione ed inoltre di svolgere l'adempimento delle pratiche amministrative e contabili. Il Direttore interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con le funzioni di segretario ed esercita altresì la gestione e il controllo sul personale. Art.20 Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità e vi sia materia su cui deliberare e comunque, almeno ogni mese, nonché su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi Consiglieri ovvero su richiesta del Collegio dei Sindaci. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera da spedire non meno di 7 giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o E-mail, in modo che gli interessati ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice e le votazioni avvengono mediante scheda a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto da almeno due consiglieri oppure quando gli argomenti riguardino persone o affari per cui taluno dei componenti del Consiglio possa avere interesse diretto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. Art.21 I componenti del Consiglio di Amministrazione ricevono i compensi stabiliti dall'assemblea generale dei soci, mentre il Presidente e il Vice Presidente ricevono i compensi determinati in conformità all’art. 19 del presente statuto. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a più di tre sedute dell'Organo di cui fa parte, è considerato decaduto con delibera del Consiglio di Amministrazione, che provvede anche alla sua sostituzione per cooptazione a norma del superiore art. 17. Art.22 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: - ha la rappresentanza legale della Società Mutua Cooperativa di fronte ai terzi, ed in giudizio davanti a qualsiasi organo giurisdizionale e amministrativo, ed in ogni grado del giudizio stesso; - convoca le Assemblee Separate e l'Assemblea Generale dei soci; - convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; - cura l'attività complessiva della Società Mutua Cooperativa in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea Generale dei soci ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; - redige le relazioni illustrative dei bilanci preventivo e consuntivo da presentare al Consiglio di Amministrazione, nonchè la relazione per le Assemblee Separate e per l'Assemblea Generale dei soci: - adotta, in caso di necessità ed urgenza, le deliberazioni normalmente di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale debbono essere sottoposte a ratifica nella riunione immediatamente successiva; – adempie ad ogni altro incarico delegatogli dal Consiglio di Amministrazione. Art.23 Il Collegio dei Sindaci è eletto dall'Assemblea Generale dei soci nel numero di cinque componenti: tre effettivi ( tra cui il Presidente ) e due supplenti. I sindaci durano in carica un triennio. All'atto della loro nomina l'Assemblea Generale stabilisce il compenso annuale ed il rimborso delle spese relative all’intero triennio. Essi sono rieleggibili e devono essere scelti tra le persone iscritte nel registro dei revisori contabili. Art.24 Il Collegio dei Sindaci deve controllare l'amministrazione della Società Mutua Cooperativa, vigilare sull'osservanza delle leggi e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed adempiere a tutte le funzioni ad esso demandate dalla specifica normativa vigente. Il Collegio dei Sindaci deve inoltre: – accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge; – accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza della cassa e la esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Società Mutua Cooperativa e di quelli eventualmente ricevuti in pegno, cauzione o custodia; – convocare le Assemblee Separate e l'Assemblea Generale dei soci quando non vi provveda l'Organo competente. Art.25 Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre. I Sindaci che durante il mandato non assistono, senza giustificato motivo, a due riunioni del Consiglio di Amministrazione oppure non partecipano a tre riunioni del Collegio, decadono dall'Ufficio. Il Collegio sindacale deve redigere il verbale delle loro riunioni nell'apposito libro sul quale devono risultare anche gli accertamenti fatti individualmente. I verbali e gli atti del Collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti. Se viene a mancare o decade un componente del collegio, ad esso subentra uno dei sindaci supplenti. Se viene a mancare o decade dall'Ufficio il Presidente del Collegio, ad esso subentra il sindaco supplente più anziano di età. Le deliberazioni del Collegio dei Sindaci debbono essere assunte a maggioranza. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. TITOLO V CONTROVERSIE-CLAUSOLA COMPROMISSORIA Art.26 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni dei cui al D.Lgs. vo n°5 del 17 gennaio 2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 27, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiamo ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le deliberazioni di esclusione da socio; le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è accettata da tutti i soci ed è vincolante per la Società Mutua Cooperativa e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. L’accettazione espressa di detta clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di ammissione alla CRAMAS da parte dei nuovi soci e si estende anche alla contestazione relativa alla mancata accettazione della domanda di ammissione a socio, se nessuna delle parti chiede che sia l’assemblea dei soci a pronunciarsi ai sensi del precedente art. 5 penultimo comma. L’accettazione della carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore, è accompagnata dalla espressa accettazione della suddetta clausola arbitrale. Art.27 Gli arbitri sono in numero di : uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000,00: ai fini della determinazione del valore della controversia, si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile; tre per la altre controversie. Gli arbitri sono scelti tra i soci della Banca di Credito Coopertaivo di Roma e sono nominati dal Presidente della Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente dal Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione ricade la sede legale della CRAMAS. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci è comunicata alla Società Mutua Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma uno, del D.Lgs vo n° 5/03. Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 del D. Lgs. vo n°5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D. Lgs. vo n°5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto dei principi del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, debbono fissare un’apposita udienza di trattazione . Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura. Art.28 Fuori dei casi in cui non intergi di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società Mutua Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione alla attività sociale. TITOLO VI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Art. 29 In caso di scioglimento della Società Mutua Cooperativa, l’Assemblea Generale dei soci nominerà uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci stabilendone i poteri. L’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, dovrà essere interamente devoluto ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, in conformità al disposto dell’art. 2514 lettera d) del codice civile. TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Art. 30 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicheranno le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali riguardanti le società cooperative a mutualità prevalente, con applicazione delle disposizioni sulla società per azioni, in quanto compatibili ai sensi dell’Art. 2519 comma 1, del codice civile. |
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